Adozioni, un vero scambio di doni.

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Invito a leggere l’editoriale relativo all’universo delle adozioni scritto dall’Avvocato civilista Rosamaria Montone, esperta in diritto di famiglia. (rosamaria.montone@gmail.com)

Roma 27 febbraio 2008

Adozioni “stile Stati Uniti”? E’ questo l’interrogativo che emerge dalla storia di Juno, giovane adolescente americana del Minnesota, nata dall’immaginazione della scrittrice, ora sceneggiatrice, Diablo Cody, e portata sullo schermo dal regista Jason Reitman. Da anni, infatti, negli Stati Uniti, accanto all’adozione “chiusa”, o legittimante, che si svolge sotto il controllo pubblico, si sperimenta un modello adozionale nuovo, “aperto”: attraverso delle apposite agenzie, i genitori biologici, soprattutto la madre, ancora prima di partorire, entrano in contatto con la famiglia adottiva, stabilendo sin dal principio, attraverso un accordo, le condizioni alla cui stregua si concede il nascituro in adozione, riservandosi, di solito, il diritto di visita al minore secondo scadenze concordate tra le parti. La sua peculiarità consiste proprio nel mantenimento di un rapporto tra madre (o famiglia) biologica e minore adottato, la cui intensità è regolata da un accordo preventivo fra le parti. Un vero e proprio “servizio a pagamento”, poiché dette agenzie hanno diritto ad una percentuale dalle famiglie, e provvedono a pagare tutte le cure e l’assistenza medica delle mamme in attesa. Si tratta, in buona sostanza, di un’adozione “privata”, perché estranea all’intermediazione ed al controllo pubblici e che costituisce un notevole incentivo all’adozione per la famiglia d’origine; e, complessivamente, un espediente che, in assenza di intermediazione pubblica, agevola l’incontro tra “domanda e offerta” di bambini adottabili, rappresentando per la donna in difficoltà, anche un’alternativa proponibile all’aborto.

Del tutto differente la disciplina in Italia, ove tutto avviene sotto il controllo e l’intermediazione delle istituzioni. Per chi intendesse adottare un bambino, questo è l’iter: presentazione della dichiarazione di disponibilità all’adozione, verifica dei servizi sociali e affidamento preadottivo (per le adozioni nazionali, che fanno riferimento al Ministero di Giustizia, Dipartimento giustizia minorile); decreto di idoneità, incarico all’ente autorizzato, incontro del minore nel suo paese d’origine, ingresso in Italia della nuova famiglia (per le adozioni internazionali, che fanno riferimento alla Famiglia, e dunque, alla presidenza del Consiglio, ove ha sede la CAI – Commissione Adozioni Internazionali). Un sistema, quindi, “chiuso”, benché la legislazione in materia sia caratterizzata da una rinnovata percezione dei diritti del minore (diritto di espressione e di ascolto del bambino da parte delle istituzioni, introduzione del principio del contraddittorio fin dalle prime fasi del procedimento per la dichiarazione di adottabilità del minore, possibilità per l’adottato che abbia compiuto i 25 anni di età, di accedere alle informazioni sulle origini), in aderenza a quanto emerso nel corso di alcune Convenzioni internazionali (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, Convenzione dell’Aja del 1993, Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996). E malgrado non siano mancate proposte dirette a verificare la possibilità di applicare la cosiddetta “adozione mite” (2003, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari). La necessità pratica di affidare il primo contatto ad un intermediatore, di solito, un’agenzia privata, tuttavia, può nascondere il rischio di uno sfruttamento economico della donna in difficoltà, da una parte, della famiglia che aspira all’adozione, dall’altra. In secondo luogo, c’è il rischio che in tal modo si incentivi l’adozione, o addirittura, la nascita dei bambini più richiesti sul mercato, bianchi, sani, appena nati: ha fatto molto scalpore negli Stati Uniti la notizia di una coppia che ha deciso di “restituire” il figlio adottivo, perché affetto da squilibrio mentale, anche se il bambino ha rifiutato di essere disadottato (in America, infatti, a differenza dell’Italia ove è sufficiente che una coppia dichiari che non intende più continuare l’adozione perché il Tribunale per i minorenni sospenda la potestà genitoriale dei due genitori adottivi ed affidi il minore ad una casa famiglia, perché il bambino venga “restituito” occorre necessariamente il consenso di quest’ultimo). E’ notizia di questi giorni la presentazione a Strasburgo da parte del Vice segretario generale del Consiglio d’Europa, Maud de Boer-Buquicchio, della bozza della nuova Convenzione europea sui diritti dei minori, indirizzata a tutti i ministri europei responsabili delle politiche familiari e della giustizia, diretta a creare una piattaforma comune di procedure adottive, armonizzando le leggi nazionali degli stati membri dell’unione, con tante novità importanti. Anche l’Italia, quindi, una volta che la Convenzione sarà approvata, dovrà adeguarsi, modificando la legge attualmente in vigore. Verso un sistema sicuramente più “aperto”. Ma che limiti quella che è stata definita “la fabbrica delle adozioni che produce figli” e consideri che “…adottare un bambino è una grande opera di amore. Quando la si compie, ti dà molto, ma anche si riceve molto. E’ un vero scambio di doni…” Giovanni Paolo II.

 

 

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